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D. 30/05/2006 n. 105

TITOLO I Disposizioni generali

Art.1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Codice di condotta commerciale si adottano, in quanto compatibili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004 n. 5/2004, (di seguito: deliberazione n. 5/04) come successivamente integrato e modificato e le seguenti definizioni

a) clienti finali sono i clienti idonei finali del settore elettrico alimentati in bassa tensione

b) esercenti l'attività di vendita di energia elettrica sono i soggetti che svolgono l'attività di vendita ai clienti idonei finali.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Codice di condotta commerciale stabilisce norme che regolano i rapporti tra gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica (di seguito: esercenti) e i clienti finali (di seguito: clienti).

Art. 3 - Diffusione dell'informazione

1. Gli esercenti forniscono in modo trasparente, completo e non discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali e adottano ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte. A tal fine indicano, in tutta la modulistica e nelle comunicazioni commerciali, un recapito a cui il cliente può rivolgersi per ottenere informazioni relative all'offerta.

Art. 4 - Criteri per la redazione dei contratti

1. I contratti predisposti dagli esercenti sono redatti utilizzando un carattere di stampa leggibile e un linguaggio chiaro e comprensibile per tutti i clienti.

2. Nel caso in cui nel contratto vengano citate fonti normative di qualsiasi specie, la citazione deve essere accompagnata dall'indicazione del titolo della norma e dei riferimenti di pubblicazione, in modo che il cliente ne possa agevolmente prendere visione.

Art. 5 - Formazione del personale commerciale

1. Gli esercenti provvedono a fornire al personale incaricato, a qualunque titolo, delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali o alla conclusione di contratti una formazione tale da garantire la conoscenza delle caratteristiche di tali offerte, del contenuto del Codice di condotta commerciale e dei diritti riconosciuti ai clienti e ne garantiscono l'aggiornamento.

2. Gli esercenti adottano misure affinchè il personale incaricato, a qualunque titolo, delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali o alla conclusione di contratti non diffonda notizie non veritiere relativamente agli effetti che potrebbero derivare al cliente dalla mancata accettazione dell'offerta, o atte a determinare il discredito dei concorrenti.

TITOLO II Criteri per la comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio

Art. 6 - Criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio

1. Al fine di garantire un corretto confronto tra le diverse offerte, qualora siano comunicate informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, tali informazioni devono uniformarsi ai seguenti criteri

a) i corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte, specificando che saranno gravati dalle imposte

b) i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica, eventualmente articolati in scaglioni o differenziati per fasce orarie di consumo, sono indicati in centesimi di euro per kWh; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati in centesimi di euro/ cliente/anno; i corrispettivi unitari dovuti in proporzione alla potenza impegnata sono indicati in centesimi di euro per kW/anno; i corrispettivi unitari dovuti per eventuali prelievi di energia reattiva sono indicati in centesimi di euro per kvarh

c) eventuali corrispettivi diversi dai corrispettivi di cui alla precedente lettera

b) sono indicati nel loro valore unitario e sono accompagnati da una descrizione sintetica delle modalità di applicazione

d) per i corrispettivi soggetti a indicizzazione deve essere indicata la frequenza dei possibili aggiornamenti e devono essere fornite una descrizione sintetica del criterio di indicizzazione, l'indicazione del valore uni- tario massimo raggiunto dal corrispettivo nel corso degli ultimi dodici mesi e l'indicazione del periodo durante il quale tale valore massimo è stato applicato.

2. Gli esercenti rendono disponibile almeno uno strumento informativo al quale i clienti possono accedere per ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte di cui al precedente comma 1, lettera a.

3. Qualora i prezzi di fornitura del servizio offerti siano comunicati in termini di sconto rispetto ai prezzi offerti da un altro esercente o ai corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita di cui al Testo integrato approvato con deliberazione n. 5/2004, l'esercente rende disponibile almeno uno strumento informativo al quale i clienti possono accedere per ottenere informazioni complete circa i corrispettivi utilizzati come riferimento per la determinazione dello sconto.

4. Qualora lo sconto sia presentato come riferito non al prezzo finale, ma ad una o più delle sue componenti, deve essere fornita indicazione al cliente dello sconto praticato sulla componente specifica e dell'incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte, specificando che quest'ultimo sarà gravato da imposte.

Art. 7. Criteri di comunicazione delle informazioni relative alla spesa complessiva

1. Qualora siano fornite informazioni relative alla stima della spesa complessiva associata ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, l'informazione deve uniformarsi ai criteri di cui al precedente art. 6 e ai seguenti criteri

a) l'informazione deve avere per oggetto la spesa complessiva risultante dall'applicazione su base annua di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto, inclusi i corrispettivi dovuti dal cliente all'esercente a rimborso di prestazioni fornite da terzi, in vigore al momento della diffusione dell'informazione, e per consumi di energia elettrica individuati ai sensi del comma 2

b) l'informazione deve essere presentata fornendo separata evidenza della spesa annua associata a ciascuno dei corrispettivi

c) in presenza di corrispettivi o sconti applicati solo al verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto, l'informazione deve essere presentata fornendo separata evidenza della spesa complessiva annua associata al verificarsi di tali condizioni o al mancato verificarsi di tali condizioni

d) eventuali agevolazioni economiche riconosciute al cliente al momento della conclusione del contratto, quali ad esempio sconti o altri benefici economici, ma non connesse alla sua esecuzione, sono escluse dal calcolo della spesa complessiva annua

e) qualora uno o più corrispettivi siano soggetti a indicizzazione o variazione automatica, deve essere specificato in modo chiaro, evidente e inequivocabile che l'informazione ha per oggetto un valore indicativo e soggetto a variazione

f) l'informazione deve essere associata all'indicazione della durata del contratto, del periodo nel quale sono in vigore i corrispettivi unitari utilizzati per il calcolo, nonchè della durata e delle eventuali condizioni limitative dell'offerta.

2. Ai fini della diffusione delle informazioni di cui al comma 1, per l'applicazione dei corrispettivi dovuti in relazione al consumo di energia elettrica, la spesa complessiva annua è calcolata utilizzando uno o più livelli di consumo annuo di riferimento indicati nella Tabella 1 allegata al presente Codice. Qualora si utilizzi un livello di consumo annuo diverso da quelli indicati nella Tabella 1, deve essere contestualmente presentata anche l'informazione relativa alla spesa complessiva annua associata ai livelli di consumo annuo indicati nella Tabella 1 che risultano immediatamente inferiore e immediatamente superiore al livello di consumo prescelto.

3. In presenza di corrispettivi articolati su base oraria, deve essere indicato il criterio di ripartizione dei consumi annui, individuati ai sensi del precedente comma 2, adottato ai fini del calcolo della spesa complessiva annua, specificando in che misura la spesa complessiva potrà variare nel caso in cui la ripartizione dei consumi del cliente si discosti da quella ipotizzata.

TITOLO III Obblighi relativi alla promozione delle offerte contrattuali

Art. 8 - Informazioni minime da fornire nelle comunicazioni a scopo commerciale

1. Fatte salve le previsioni in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, le comunicazioni che contengono informazioni relative alle condizioni di fornitura oggetto di una o più offerte contrattuali riportano, utilizzando modalità idonee ad assicurarne una chiara percezione, almeno le seguenti informazioni

a) indicazione delle caratteristiche dell'offerta e delle eventuali condizioni limitative dell'offerta

b) indicazione di un recapito al quale il cliente può rivolgersi per ottenere le informazioni di cui all'art. 10.

2. Qualora le comunicazioni a scopo commerciale riportino informazioni relative ai corrispettivi dell'offerta esse si uniformano ai criteri previsti dal Titolo II.

Art. 9 - Riconoscibilità e regole di comportamento del personale commerciale

1. Gli esercenti assicurano la riconoscibilità del personale incaricato a qualunque titolo delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti.

2. Qualora il cliente venga contattato in luoghi diversi dalla sede o dagli uffici commerciali dell'esercente o telefonicamente, il personale commerciale si identifica e

a) consegna al cliente un documento dal quale risultino i propri elementi identificativi, gli elementi identificativi e i recapiti dell'esercente (indirizzo, numeri telefonici, fax, sito internet, ecc.); in caso di contatto solo telefonico fornisce gli elementi identificativi e il recapito telefonico dell'esercente. Il recapito telefonico deve essere idoneo a consentire l'identificazione del personale

b) informa il cliente che il contatto è finalizzato alla presentazione di un'offerta contrattuale o alla conclusione di un contratto, prima di richiedere qualunque dato o documento relativo alla fornitura del cliente oggetto del contatto.

Art. 10 - Informazioni preliminari alla conclusione del contratto

1. In occasione della proposta di un'offerta contrattuale, qualunque sia la modalità con cui il cliente viene contattato e, in ogni caso, prima della conclusione del contratto il cliente deve ricevere le seguenti informazioni

a) l'identità dell'esercente e dell'eventuale intermediario incaricato per la conclusione del contratto e un recapito dell'esercente

b) la durata della validità dell'offerta e le modalità di adesione

c) le eventuali condizioni limitative dell'offerta

d) le condizioni contrattuali ed economiche proposte dall'esercente

e) la durata del contratto e le modalità di rinnovo

f) le modalità e i termini di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto

g) le modalità e i tempi per l'avvio dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti a carico del cliente per la stipula dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo di cui all'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003 n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03)

h) l'identità del soggetto che, nel caso di conferimento del mandato di cui all'art. 5, comma 5.3, della deliberazione n. 168/2003, stipulerà contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo, se diverso dall'esercente

i) qualora l'esercente sia tenuto al rispetto degli obblighi in tema di qualità commerciale di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004 n. 4/2004, come successivamente integrata e modificata, i livelli di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente definiti ai sensi della normativa in vigore, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di sua competenza e i livelli effettivi di qualità riferiti all'anno precedente; qualora l'esercente abbia definito propri livelli di qualità l'informazione riguarda tali livelli.

 

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